Con il Decreto Legge n. 132 del 29 settembre 2023 è stato prorogato in extremis fino al 31 dicembre 2023 (la precedente scadenza era il 30 settembre) il diritto al lavoro agile per i lavoratori dipendenti pubblici e privati c.d. “fragili”, vale a dire soggetti affetti da patologie e condizioni individuate dal Decreto del Ministro della salute 4 febbraio 2022, certificate dal medico di base.
Il datore di lavoro, per tali soggetti, dovrà assicurare lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile (non opera il limite della compatibilità delle mansioni con lo smart working); se le mansioni non sono compatibili è prevista l’adibizione a una diversa mansione, ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definita dai contratti collettivi applicati, senza alcuna decurtazione retributiva.
La misura ha un forte impatto per le aziende in quanto per tali soggetti lo smart working non è condizionato alla compatibilità del lavoro agile con le caratteristiche della prestazione.
I maggiori problemi si porrebbero nel caso in cui non sussistano mansioni diverse alle quale adibire il lavoratore; si potrebbe pensare, sebbene non si sia stata riproposta dalla norma tale possibilità rispetto alle versioni precedenti, di far svolgere al dipendente specifiche attività di formazione professionale anche da remoto (in assenza di mansioni compatibili non rimarrebbe che esentare il lavoratore dalla prestazione, senza alcuna decurtazione retributiva).
Rimane fissata al 31 dicembre 2023 la scadenza del diritto allo smart working, se compatibile con le caratteristiche della prestazione nei confronti di:
- lavoratori dipendenti del settore privato che abbiano almeno un figlio minore di anni 14 (a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito, in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa, e che non vi sia genitore non lavoratore);
- i lavoratori dipendenti del settore privato che, sulla base delle valutazioni dei medici competenti, siano maggiormente esposti a rischio di contagio dal virus SARSCoV–2, in ragione dell’età o della condizione di rischio derivante da immunodepressione, da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o, comunque, da comorbilità che possano caratterizzare una situazione di maggiore rischio.
A differenza dei lavoratori fragili, il diritto al lavoro agile per i genitori con figli under 14 e lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio dal virus SARSCoV-2 è espressamente condizionato alla compatibilità dello smart working con le caratteristiche della prestazione lavorativa.
Non è stato previsto dunque un diritto incondizionato allo smart working ma al contrario lo stesso va coordinato con gli accordi e i regolamenti che disciplinano il lavoro agile all’interno dell’azienda.
Ricordo che è stata riconosciuta per determinati lavoratori una priorità (non dunque un diritto) rispetto ad altri allo svolgimento del lavoro agile.
L’art. 18 comma 3 bis della L. n. 81/2017 prevede che i datori di lavoro pubblici e privati che stipulano accordi per l’esecuzione della prestazione di lavoro in modalità agile siano tenuti in ogni caso a riconoscere priorità:
- alle lavoratrici e ai lavoratori con figli fino a 12 anni di età o senza alcun limite di età nel caso di figli in condizioni di disabilità ai sensi dell’art. 3, c. 3, della L. n. 104/1992;
- ai lavoratori con disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi dell’art. 4, comma 1, della L. n. 104/1992 o che siano caregiver ai sensi dell’art. 1, comma 255, della L. n. 205/2017.