Tra i principi posti alla base del procedimento disciplinare, oltre alla tempestività e specificità, vi è quello di immutabilità: i fatti posti alla base del provvedimento disciplinare che verrà successivamente emanato devono coincidere con quelli che sono stati preventivamente contestati.

In altre parole, la sanzione non può basarsi su un fatto totalmente estraneo rispetto a quello contestato (si verificherebbe in tal modo una lesione del diritto di difesa del lavoratore).

Il principio di immutabilità è finalizzato “(…) al pari di quello relativo alla necessaria specificità della contestazione, a garantire il diritto di difesa del lavoratore incolpato, diritto che sarebbe compromesso qualora si consentisse al datore di lavoro di intimare il licenziamento in relazione a condotte rispetto alle quali il dipendente non è stato messo in condizione di discolparsi” (Cass., 9 giugno 2016, n. 11868).

Si sottolinea comunque che il principio di immutabilità della contestazione non preclude modificazioni dei fatti che riguardano circostanze non rilevanti rispetto alla condotta originariamente contestata.

La Corte di Cassazione ha fornito ulteriori chiarimenti circa l’applicazione di tale principio con ordinanza n. 26042 del 7 settembre 2023.

La vicenda vedeva come protagonista un lavoratore che veniva licenziato per i reati di falso e di furto di carburante; il lavoratore veniva successivamente assolto nel relativo processo penale per non aver commesso il fatto.

La Corte di Appello, confermando la sentenza di primo grado e valorizzando il giudicato penale assolutorio per i fatti oggetto di contestazione disciplinare, rileva che nel procedimento disciplinare erano state contestate al dipendente, addetto all’ufficio spedizioni, l’emissione di due Documenti di Accompagnamento Semplificato (DAS), così consentendo l’illecita sottrazione di carburante, pertanto risultavano infondate le doglianze dell’azienda in ordine a omessi controlli o violazioni procedurali, esterne alla contestazione disciplinare.

La Corte di Cassazione ritiene la pronuncia di secondo grado conforme al principio di necessaria corrispondenza tra addebito contestato e addebito posto a fondamento della sanzione disciplinare, secondo cui è vietato infliggere un licenziamento sulla base di fatti diversi da quelli contestati. Nel caso di specie infatti nel procedimento disciplinare non erano stati mossi addebiti al lavoratore circa omessi controlli e violazioni di procedure, circostanziati solo nelle difese svolte in giudizio, essendo state contestate al dipendente le condotte di emissione di DAS relativi a operazioni inesistenti, che permettevano il furto di carburante.

La Corte ribadisce che si configura una violazione del principio di necessaria corrispondenza tra addebito contestato e addebito posto a fondamento della sanzione disciplinare (c.d. principio di immutabilità) “qualora il datore di lavoro alleghi, nel corso del giudizio, circostanze nuove che, in violazione del diritto di difesa, implicano una diversa valutazione dei fatti addebitati, salvo si tratti di circostanze confermative, in relazione alle quali il lavoratore possa agevolmente controdedurre, ovvero che non modifichino il quadro generale della contestazione”.

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