Il lavoratore assunto a tempo parziale è obbligato a completare il corso di formazione in tema di sicurezza di base, anche a costo di svolgere ore di lavoro supplementare. Questo è quanto affermato dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 20259 del 14 luglio 2023.
Nel caso di specie un dipendente veniva licenziato per giustificato motivo oggettivo, motivato con l’impossibilità per il datore di lavoro di utilizzare la prestazione del lavoratore a causa del reiterato rifiuto di quest’ultimo di completare, in orario non corrispondente a quello concordato, le residue 4 ore del corso obbligatorio di formazione di base sulla sicurezza del lavoro.
La Corte di Appello, in riforma della sentenza di primo grado, riteneva che il dipendente fosse tenuto ad effettuare la formazione nell’orario stabilito dalla società, trattandosi di prestazione di lavoro straordinario esigibile da quest’ultima.
La Corte di Cassazione richiama le norme applicabili nel caso concreto in tema di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
Nello specifico:
- l’art. 15 del D.Lgs n. 81/2008 prevede tra le misure generali di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro la formazione ed informazione dei lavoratori, dei dirigenti e preposti e dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- l’art. 37, comma 12 del D.Lgs n. 81/2008 stabilisce che la formazione dei lavoratori deve avvenire durante l’orario di lavoro e non può comportare oneri economici a carico dei lavoratori.
Dal complesso di tali disposizioni emerge il carattere ineludibile per il datore di lavoro dell’obbligo di assicurare ai dipendenti un’adeguata formazione sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
Nel caso in esame di lavoratore assunto a tempo parziale, occorre verificare se tale formazione debba essere necessariamente impartita in orario corrispondente a quello concordato tra le parti o invece, e in che limiti possa avvenire in orario non corrispondente a quello ordinario.
Secondo la Suprema Corte a tale quesito occorre dare una risposta positiva.
L’espressione “orario di lavoro”, cui fa riferimento l’art. 37, comma 12 del D.Lgs n. 81/2008, deve essere intesa in senso ampio, “come qualsiasi periodo in cui il lavoratore sia al lavoro, a disposizione del datore di lavoro e nell’esercizio della sua attività o delle sue funzioni”, compresa “l’attività prestata in orario eccedente a quello ordinario o normale”.
Di conseguenza il datore di lavoro ha la possibilità di richiedere che la formazione avvenga in orario di lavoro supplementare, fermo restando l’applicazione delle maggiorazioni previste da CCNL.
Come evidenziato dalla Corte, adattare l’adempimento dell’obbligo formativo da parte del datore di lavoro al “normale” orario di lavoro del dipendente determinerebbe una oggettiva difficoltà, se non impossibilità di rispettare tale obbligo, considerate le necessità di collaborazione con gli enti formatori sulle modalità di organizzazione dei corsi e sull’articolazione oraria, sui quali il datore di lavoro non può incidere in alcun modo (si pensi ad esempio all’ipotesi del lavoro notturno o del lavoro articolato in turni).
Sulla base di queste considerazioni la Corte di Cassazione respingeva il ricorso proposto dal lavoratore.