Con ordinanza n. 18656 del 3 luglio 2023 la Corte di Cassazione chiarisce cosa debba intendersi per dispositivi di protezione individuale (D.P.I.) ex art. 74 D.Lgs n. 81/2008, adottando un’interpretazione estensiva.
Nel caso di specie in primo e in secondo grado veniva dichiarato il diritto di un lavoratore, assunto con mansioni di operatore qualificato della manutenzione, al risarcimento dei danni per il mancato lavaggio di una serie di indumenti da lavoro (gilet e giubbotto frangente ad alta visibilità, giubbotto impermeabile contro le intemperie, pantalone invernale da lavoro e guanti di protezione), da considerare quali dispositivi di protezione individuale.
La società ricorreva in Cassazione avverso la pronuncia, sostenendo che, in assenza di un rischio concreto e dimostrato per la salute e la sicurezza, gli indumenti non erano da considerarsi quali D.P.I ma meri indumenti di custodia, forniti col fine di preservare gli abiti civili dall’usura connessa all’attività lavorativa, con esclusione dell’obbligo di lavaggio in capo al datore.
La Corte di Cassazione, respingendo il ricorso afferma che la nozione legale di dispositivi di protezione individuale (D.P.I.) non è limitata alle attrezzature appositamente destinate alla protezione di specifici rischi alla salute sulla base di caratteristiche tecniche certificate “(…) ma va riferita a qualsiasi attrezzatura, complemento o accessorio che possa in concreto costituire una barriera protettiva, sia pure ridotta o limitata, rispetto a qualsiasi rischio per la salute e la sicurezza del lavoratore, in conformità con l’articolo 2087 c.c., norma di chiusura del sistema di prevenzione degli infortuni e malattie professionali, suscettibile di interpretazione estensiva in ragione sia del rilievo costituzionale del diritto alla salute sia dei principi di correttezza e buona fede cui deve ispirarsi lo svolgimento del rapporto di lavoro”.
Di conseguenza il lavaggio degli indumenti da lavoro, considerati quali D.P.I., essendo volto a prevenire l’insorgenza e il diffondersi di infezioni e a mantenere gli stessi in stato di efficienza, rientra tra le misure necessarie per la sicurezza e la salute dei lavoratori che il datore di lavoro è tenuto ad adottare ex art. 4, comma 5 D.Lgs n. 626/1994 e 15 e ss. D.Lgs n. 81/2008.