Il datore di lavoro (comprese le cooperative che instaurano con soci lavoratori un rapporto di lavoro in forma subordinata e le agenzie di somministrazione con riferimento ai lavoratori assunti a scopo di somministrazione) che, senza esservi tenuto, assume a tempo pieno e indeterminato un lavoratore che fruisce della Naspi ha diritto ad un incentivo pari al 20% dell’indennità mensile residua che sarebbe stata corrisposta al lavoratore (art. 2, comma 10 bis L. n. 92/2012).

Analizziamo le caratteristiche dell’incentivo e quali adempimenti dovranno seguire le aziende per beneficiare dello stesso.

1. Destinatari

La misura si riferisce alle assunzioni a tempo pieno e indeterminato di soggetti che fruiscono della Naspi; beneficiano della misura anche i lavoratori che abbiano presentato istanza volta ad ottenere l’indennità di disoccupazione ma non l’abbiano ancora percepita.

Si potrà accedere all’incentivo anche nel caso di trasformazione a tempo pieno e indeterminato di un rapporto a termine instaurato con un dipendente titolare di Naspi al quale sia stata sospesa la corresponsione dell’indennità in conseguenza dell’occupazione a tempo determinato.

2. Misura e durata

L’incentivo consiste in un contributo mensile pari al 20% dell’indennità mensile residua che sarebbe stata corrisposta al lavoratore e spetta solo per i periodi di effettiva erogazione della retribuzione al lavoratore, di conseguenza:

  • se il lavoratore è stato retribuito tutto il mese il contributo compete interamente;
  • in presenza di giornate non retribuite (ad esempio malattia, maternità ecc.) l’importo mensile dovrà essere diviso per i giorni di calendario del mese da considerare e il quoziente così ottenuto moltiplicato per il numero di giornate non retribuite, dovrà essere detratto dal contributo riferito allo stesso mese.

ATTENZIONE: la somma a credito dell’azienda non potrà comunque essere superiore all’importo della retribuzione erogata al dipendente nel mese corrispondente, comprendendo anche eventuali competenze ultramensili calcolate pro quota.

Il beneficio, inoltre, non potrà superare la durata dell’indennità Naspi che sarebbe ancora spettata al lavoratore che viene assunto.

3. Cumulo con altri incentivi

Ricorrendone i presupposti, l’incentivo è cumulabile con le agevolazioni contributive eventualmente spettanti in forza della normativa vigente.

La cumulabilità non si estende ad altre tipologie di aiuti di tipo finanziario.

4. Presentazione della domanda

I datori di lavoro dovranno trasmettere all’INPS una dichiarazione (allegato n. 1 Circolare INPS n. 102/2014) sugli aiuti “de minimis” con la quale attestano che, nell’anno di assunzione a tempo pieno e indeterminato, e nei due esercizi finanziari precedenti, non sono stati percepiti aiuti nazionali, regionali o locali eccedenti i limiti complessivi degli aiuti “de minimis”.

I datori di lavoro dovranno inviare inoltre alla sede Inps presso la quale assolvono i propri obblighi contributivi specifica dichiarazione di responsabilità (allegato n. 3 Circolare INPS n. 175/2013), utilizzando la funzione “contatti” del cassetto previdenziale aziende, selezionando come “oggetto” la denominazione “L.92/2012 art. 2, c. 10 bis (assunzione di beneficiari di ASpI)”.

La Sede che autorizza l’azienda al beneficio provvederà ad attribuire alla posizione contributiva interessata il codice di autorizzazione “8D”, avente il significato di “azienda destinataria del contributo previsto dall’art. 2, c. 10bis L. 92/12 per l’assunzione di lavoratori beneficiari di ASpI”.

5. Tabella riassuntiva

Lavoratori interessati Lavoratori che beneficiano dell’indennità NASpI e che vengono assunti con contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato (anche nel caso di trasformazione).
Tipologia di rapporto Assunzione o trasformazione a tempo indeterminato, purché a tempo pieno.
Misura e durata Contributo mensile pari al 20% dell’indennità mensile residua che sarebbe stata corrisposta al lavoratore per ogni mensilità di retribuzione da lui percepita.
Condizioni Il datore di lavoro è tenuto al rispetto:

· dei principi generali ex art. 31 D.Lgs n. 150/2015;

· della normativa sul lavoro e degli accordi e contratti collettivi nazionali, territoriali o aziendali eventualmente sottoscritti e delle norme poste a tutela delle condizioni di lavoro e dell’assicurazione obbligatoria dei lavoratori, al cui rispetto è subordinato il rilascio del DURC;

· della disciplina comunitaria sugli aiuti “de minimis” (Regolamento CE n. 1998/2006).

 

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