La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 13727 del 18 maggio 2023, ha precisato che gli importi corrisposti in conseguenza del mancato godimento di riposi giornalieri e settimanali, data la loro natura retributiva, devono essere assoggettati ad imposizione ai fini Irpef.
Nel caso in esame 4 dipendenti conseguivano dal giudice del lavoro il riconoscimento del diritto alla corresponsione di quanto dovuto per il mancato godimento dei riposi giornalieri e settimanali; i lavoratori, sostenendo che le somme fossero state corrisposte quale indennità risarcitoria, presentavano istanza di rimborso dell’Irpef trattenuta e versata dal datore di lavoro sulle somme pagate quale acconto sugli importi riconosciuti.
L’Amministrazione finanziaria opponeva il silenzio rifiuto all’istanza promossa dai dipendenti che impugnavano il rigetto della stessa alla Commissione Tributaria Provinciale di Lecce che lo respingeva.
La Commissione Tributaria Regionale della Puglia riformava la decisione di primo grado ritenendo che i lavoratori avessero diritto al rimborso dell’Irpef.
L’Agenzia delle Entrate ricorreva in Cassazione avverso tale pronuncia, per aver attribuito i giudici di appello natura risarcitoria alle somme riconosciute ai lavoratori in conseguenza del mancato godimento dei riposi, riconoscendone l’esenzione ai fini Irpef.
La Corte di Cassazione, accogliendo il ricorso dell’Agenzia delle Entrate, come da orientamento consolidato sul tema, chiarisce che l’indennità sostitutiva del riposo settimanale, equiparabile all’indennità per ferie non godute, è soggetta a tassazione ai sensi degli artt. 49 e 51 del TUIR per il suo carattere retributivo, essendo in rapporto di corrispettività con le prestazioni lavorative effettuate nel periodo di tempo in cui il lavoratore avrebbe dovuto godere del riposo.
Inoltre, riconoscere un eventuale profilo risarcitorio alla stessa indennità “non ne escluderebbe la riconducibilità all’ampia nozione di retribuzione imponibile delineata dai citati articoli, costituendo essa comunque un’attribuzione patrimoniale riconosciuta a favore del lavoratore in dipendenza del rapporto di lavoro e non essendo ricompresa nell’elencazione tassativa delle erogazioni escluse dalla contribuzione».