L’art. 39 del D.L. n. 48/2023 (c.d. Decreto Lavoro) prosegue sulla strada del taglio del cuneo fiscale (iniziata con la riduzione dello 0,80 prevista dalla legge di bilancio del 2022) incrementando di 4 punti percentuali, per i periodi di paga dal 1° luglio 2023 al 31 dicembre 2023, l’esonero sulla quota dei contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti (aliquota IVS) rispetto alle misure in vigore fino al mese di giugno.
Tale aumento non trova applicazione sulla tredicesima mensilità.
Ricordo che la Legge di Bilancio 2023 aveva previsto che l’esonero fosse pari:
- al 3%, se la retribuzione imponibile non eccede l’importo mensile di 1.923 euro;
- al 2% se la retribuzione imponibile mensile è superiore a 1.923 euro e non supera l’importo di 2.692 euro.
La retribuzione mensile è parametrata su base mensile per 13 mensilità e i limiti di importo mensile sono maggiorati del rateo di tredicesima per la competenza del mese di dicembre.
- La novità
Per effetto di quanto previsto dall’art. 39 del decreto, per i periodi di paga dal 1° luglio 2023 al 31 dicembre 2023 l’esonero è pari:
- al 7% se la retribuzione imponibile non eccede l’importo mensile di 1.923 euro;
- al 6% se la retribuzione imponibile è superiore a 1.923 euro e non eccede l’importo di 2.692 euro.
Per coloro che si trovano mensilmente oltre tale soglia non sussiste alcun beneficio.
Come previsto dalla norma (“senza ulteriori effetti sul rateo di tredicesima”) l’esonero non trova applicazione sulla tredicesima mensilità che continuerà a beneficiare dello sgravio secondo le misure previste dalla L. n. 197/2022 (2 o 3% a seconda dell’imponibile).
Esempio: assumendo la quota di contribuzione a carico di un dipendente pari al 9,19%, l’aliquota effettiva in forza dell’esonero del 7% sarebbe il 2,19%.
- Cosa non è cambiato
Gli importi che abbiamo visto in precedenza vanno intesi non come scaglioni ma quali soglie di reddito.
Da ciò consegue che, per quei dipendenti più vicini alle soglie si potrebbe verificare una fruizione “a singhiozzo” dell’esonero: in un mese potrebbero fruirne nella misura del 6% e nel mese successivo (ad esempio per lo svolgimento di ore di lavoro straordinario) potrebbe non applicarsi alcuna riduzione.
Per i lavoratori part time con due rapporti di lavoro, la verifica del superamento del massimale mensile va effettuata autonomamente per ogni singolo rapporto di lavoro.
L’esonero in esame:
- si indirizza ai lavoratori subordinati, sia del settore pubblico che privato (restano esclusi i rapporti di lavoro domestico);
- non è subordinato al possesso del DURC da parte del datore di lavoro non avendo natura di incentivo all’assunzione;
- non è soggetto alla disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato e, quindi, all’autorizzazione della Commissione europea e alla registrazione nel Registro Nazionale degli aiuti di Stato;
- è cumulabile, nei limiti della contribuzione dovuta, con gli esoneri contributivi previsti dalla legislazione vigente.
Per la piena applicabilità della misura è necessario attendere le prossime istruzioni dell’INPS.