È entrato in vigore il 5 maggio 2023 il D.L. n. 48 del 4 maggio 2023 (c.d. Decreto Lavoro) recante “misure urgenti per l’inclusione sociale e l’accesso al mondo del lavoro”.
Tra le tante novità, il Decreto sostituisce le causali introdotte dal D.L. n. 87/2018 (c.d. Decreto Dignità) prevedendo che, ferma restando la possibilità di stipulare un contratto a tempo determinato senza l’inserimento di alcuna causale nei primi 12 mesi, le condizioni apponibili sono quelle individuate:
- nei casi previsti dai contratti collettivi di cui all’articolo 51.
Si fa riferimento dunque alla casistica individuata dai contratti collettivi nazionali, territoriali o aziendali stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o dalle loro articolazioni territoriali od aziendali (RSA o RSU).
Se il contratto collettivo applicato dall’azienda già prevede specifiche ipotesi che consentono di ricorrere al contratto a tempo determinato ritengo sia possibile fare riferimento ad esse;
- in assenza delle previsioni della contrattazione collettiva di cui all’art. 19 comma 1 let. a), e comunque entro il 30 aprile 2024, per esigenze di natura tecnica, organizzativa o produttiva individuate dalle parti.
Qualora le parti dovessero ricorrere a tale causale, dovranno specificare quali esigenze ricorrono nel caso concreto non essendo sufficiente un semplice rimando alla previsione di legge, pena il rischio di incorrere nell’annullamento del contratto e nella conversione in tempo indeterminato;
- in sostituzione di altri lavoratori.
Tali disposizioni non si applicano ai contratti a tempo determinato stipulati dalle pubbliche amministrazioni, università pubbliche e private, istituti di ricerca ed altri enti ai quali continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore del D.L. n. 87/2018.
1. Cosa rimane invariato
Premesse le novità indicate in precedenza si ricorda che:
- è necessario rispettare il limite massimo di 24 mesi, oppure quello diverso stabilito dalla contrattazione collettiva, entro cui è possibile fare ricorso ad uno o più contratti a termine o di somministrazione a termine tra le stesse parti (per lo svolgimento di mansioni di pari livello e categoria legale presso la stessa azienda e indipendentemente dai periodi di interruzione tra un contratto e l’altro);
- il contratto a termine è prorogabile liberamente nei primi 12 mesi mentre successivamente è sempre richiesta l’indicazione di una causale;
- il rinnovo del contratto richiede sempre l’indicazione di una causale tra quelle previste;
- nel caso di riassunzione a termine di un lavoratore già in precedenza alle dipendenze dell’azienda è necessario rispettare un intervallo di tempo minimo prima della riassunzione di 10 giorni (dalla data di scadenza di un contratto di durata fino a 6 mesi) o 20 giorni (dalla data di scadenza di un contratto di durata superiore ai 6 mesi).
2. Tabella riassuntiva
Causali prima del Decreto Lavoro | Causali dopo il Decreto Lavoro |
Esigenze temporanee e oggettive, estranee all’ordinaria attività. | Nei casi previsti dai contratti collettivi di cui all’articolo 51. |
Esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili, dell’attività ordinaria. | In assenza delle previsioni di cui alla lettera a), nei contratti collettivi applicati in azienda, e comunque entro il 30 aprile 2024, per esigenze di natura tecnica, organizzativa o produttiva individuate dalle parti. |
Esigenze di sostituzione di altri lavoratori. | In sostituzione di altri lavoratori. |