A partire dal 1° aprile 2023, per effetto del Protocollo straordinario del 12 dicembre 2022, i lavoratori dipendenti di aziende che applicano il CCNL terziario distribuzione e servizi Confcommercio percepiranno degli incrementi della paga base a titolo di acconto assorbibile dai futuri aumenti contrattuali, di importo pari a 30,00 euro lordi mensili per il IV livello, con relativa riparametrazione sugli altri livelli di inquadramento.
Nei confronti del personale part time l’erogazione avviene con criteri di proporzionalità, mentre per gli apprendisti andrà considerato il livello d’inquadramento attualizzato al momento della loro erogazione.
Gli importi quale acconto assorbibile dai futuri aumenti contrattuali per i vari livelli risultano quelli indicati in tabella.
Livello | Importo |
Q | 52,08 |
I | 46,92 |
II | 40,58 |
III | 34,69 |
IV | 30,00 |
V | 27,10 |
VI | 24,33 |
VII | 20,83 |
Operatori di vendita
Livello | Importo |
I | 28,32 |
II | 23,78 |
Per gli importi corrisposti a livello aziendale a titolo di futuri aumenti contrattuali sono confermate le previsioni di cui all’art. 216 “Assorbimenti” del vigente CCNL, per cui “In caso di aumenti di tabelle, gli aumenti di merito concessi dalle aziende, nonché gli aumenti derivanti da scatti di anzianità, non possono essere assorbiti. Per aumenti di merito devono intendersi gli assegni corrisposti con riferimento alle attitudini e al rendimento del lavoratore. Non possono essere assorbiti gli aumenti corrisposti collettivamente e unilateralmente dal datore di lavoro nel corso dei sei mesi immediatamente precedenti la scadenza del presente contratto. Gli aumenti che non siano di merito e non derivino da scatti di anzianità, erogati dalle aziende indipendentemente dai contratti collettivi stipulati in sede sindacale, possono essere assorbiti in tutto o in parte, in caso di aumento di tabella, solo se l’assorbimento sia stato previsto da eventuali accordi sindacali oppure espressamente stabilito all’atto della concessione.”
Pertanto gli importi degli acconti devono ritenersi assorbibili da superminimi individuali, se sia stato espressamente previsto l’assorbimento all’atto della concessione; è facoltà dell’azienda in tali casi riconoscere o meno gli stessi.