Con messaggio n. 1356 del 12 aprile 2023 l’INPS, facendo seguito alla circolare n. 32/2023, ha chiarito che il datore di lavoro è tenuto a versare il ticket di licenziamento nelle ipotesi di dimissioni del lavoratore padre assunto a tempo indeterminato che ha fruito del congedo di paternità obbligatorio (art. 27-bis D.lgs n. 151/2001) o alternativo (art. 28), purché presentate fino al compimento di un anno di età del figlio.

ATTENZIONE: l’obbligo in esame decorre dal 13 agosto 2022 per effetto delle tutele riconosciute mediante il D.lgs n. 105/2022 al lavoratore padre dimissionario che abbia fruito di un congedo di paternità.

  1. Le tutele per il lavoratore padre

L’art. 54, comma 7 del D.Lgs n. 151/2001, ha esteso anche al padre lavoratore la normativa sul divieto di licenziamento (già previsto in favore delle lavoratrici madri), prevedendo che lo stesso si applichi per tutta la durata del congedo fino al compimento di un anno di età del bambino.

Ci sono delle eccezioni al divieto di licenziamento, nello specifico:

  • la colpa grave, costituente giusta causa per la risoluzione del rapporto di lavoro (secondo la giurisprudenza e la dottrina si tratta di una colpa diversa, per il connotato di gravità, da quella prevista dalla disciplina collettiva per i generici casi di inadempimento del lavoratore sanzionati con la risoluzione del rapporto);
  • cessazione dell’attività dell’azienda cui il lavoratore è addetto (deve trattarsi di cessazione totale, non limitata alla chiusura parziale o alla cessazione di un singolo reparto);
  • cessazione, per scadenza del termine, del contratto a tempo determinato o della prestazione per la quale il lavoratore è stato assunto;
  • esito negativo del periodo di prova.

Nel caso di dimissioni presentate dal lavoratore padre che ha fruito del congedo di paternità obbligatorio e/o alternativo durante il periodo in cui vige il divieto di licenziamento nonché fino al compimento di un anno di età del bambino, lo stesso

  • ha diritto all’indennità di disoccupazione Naspi, qualora ricorrano tutti gli altri requisiti previsti da normativa. Conseguentemente il datore di lavoro è tenuto al versamento del ticket di licenziamento pari al 41% del massimale mensile di Naspi per ogni 12 mesi di anzianità di servizio (603,11 euro per il 2023) fino ad un massimo di 36 mesi (1.809,33 euro);
  • ha diritto all’indennità sostitutiva del preavviso;
  • non è tenuto al preavviso.
  1. Istruzioni Uniemens

Per le dimissioni del lavoratore padre durante il periodo protetto i datori di lavoro dovranno utilizzare il codice <TipoCessazione> ”1S”, che assume il più ampio significato di “Dimissioni per giusta causa o intervenute durante il periodo tutelato di maternità e del lavoratore padre ai sensi dell’art. 55 del D.lgs. n.151/2001”.

Per le cessazioni intervenute dal 13 agosto 2022, antecedenti la pubblicazione del messaggio INPS del 12 aprile, i datori di lavoro devono operare con l’invio di flussi regolarizzativi sull’ultimo mese di attività del lavoratore, da effettuarsi entro il 16 luglio 2023, esponendo il nuovo codice Tipo Cessazione “1S” e il codice “M400”.

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