I datori di lavoro privati potranno erogare ai propri lavoratori dipendenti, nel periodo dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, buoni benzina o analoghi titoli per l’acquisto di carburanti, fino ad un massimo di 200 euro, esenti solo ai fini fiscali e non anche contributivi.

Questa la novità derivante dalla conversione in legge del D.L. n. 5/2023 il cui art. 1 prevede che “(…) il valore dei buoni benzina o di analoghi titoli per l’acquisto di carburanti ceduti dai datori di lavoro privati ai lavoratori dipendenti, nel periodo dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, non concorre alla formazione del reddito del lavoratore, se di importo non superiore a euro 200 per lavoratore. L’esclusione dal concorso alla formazione del reddito del lavoratore, disposta dal primo periodo, non rileva ai fini contributivi.

Pertanto, in deroga al principio di armonizzazione delle basi imponibili fiscali e previdenziali, sul valore di 200 euro del bonus carburante andrà pagata la contribuzione piena sia lato azienda che dipendente (la modifica introdotta rende la misura meno appetibile per le imprese alla luce dell’aggravio dei costi).

I buoni benzina in esame:

  • possono essere corrisposti dai datori di lavoro privati ai soli lavoratori dipendenti (no collaboratori coordinati e continuativi, tirocinanti e amministratori) per i rifornimenti di carburante o per le ricariche elettriche;
  • possono essere corrisposti anche ad personam e senza necessità di preventivi accordi contrattuali;
  • potranno essere erogati in sostituzione dei premi di risultato, nel caso in cui sia prevista tale possibilità nei contratti aziendali o territoriali;
  • si aggiungono al limite di esenzione sia fiscale che contributivo dei 258,23 euro previsto per l’erogazione di beni e servizi dall’art. 51, comma 3 del TUIR.

I datori di lavoro che negli scorsi mesi, sulla base della formulazione originaria della norma, abbiano riconosciuto ai propri lavoratori dipendenti buoni carburante in esenzione previdenziale, dovranno necessariamente applicare la contribuzione piena sul valore dei buoni.

A tal fine si attendono istruzioni da parte dell’Istituto circa le modalità da seguire.

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