- Sintesi
La Corte di Cassazione, sezione V, con ordinanza n. 3804 dell’8 febbraio 2023, ha affermato il seguente principio di diritto: “In tema di classificazione dei redditi ex art. 6, comma 2, T.U.I.R., le somme percepite dal contribuente a titolo risarcitorio sono soggette a imposizione soltanto se, e nei limiti in cui, risultino destinate a reintegrare un danno concretatosi nella mancata percezione di redditi (cd. lucro cessante), e non costituiscono reddito imponibile nell’ipotesi in cui esse tendano a riparare un pregiudizio di natura diversa (cd. danno emergente). Non è quindi tassabile il risarcimento del danno ottenuto dal lavoratore dipendente, anche in via transattiva, per la perdita di chance di accrescimento professionale (a causa dell’assenza di programmi ed obiettivi incentivanti), ed è irrilevante che, ai fini della determinazione del quantum debeatur, si faccia riferimento al c.c.n.l. di un certo comparto”.
- La fattispecie
La vicenda trae origine da un giudizio promosso da numerosi dirigenti a tempo indeterminato dipendenti dell’A.S.L. di Crotone e appartenenti ai ruoli “Medico e Veterinario”, al fine di vedere accertato l’inadempimento contrattuale dell’Azienda sanitaria rispetto al meccanismo della “retribuzione di risultato” prevista dall’art. 52 del CCNL della dirigenza sanitaria. I dirigenti lamentavano la mancata attivazione del sistema premiale previsto dal citato CCNL che, in base a risultati predeterminati, avrebbe permesso loro di ottenere dei compensi incentivanti.
Il Giudice del lavoro accertava l’inadempimento dell’Azienda sanitaria e riconosceva ai dirigenti il diritto al risarcimento del danno patito. A tale proposito, il Giudice del lavoro precisava che tale danno doveva ravvisarsi sotto il profilo della lesione alla professionalità, essendo evidente che la mancata attivazione di programmi incentivanti comportava un danno da perdita di chance di accrescimento professionale, la cui quantificazione veniva demandata a un separato giudizio.
In questo contesto, l’Azienda sanitaria provinciale (“A.S.P.” subentrata alla A.S.L.) raggiungeva un accordo transattivo con i dirigenti, in esecuzione del quale venivano corrisposte agli stessi delle somme a titolo di risarcimento del danno.
L’Agenzia delle Entrate rivendicava l’assoggettamento a tassazione delle somme erogate ai dirigenti in forza degli accordi transattivi stipulati a definizione del contenzioso lavoristico.
Da ciò ne scaturiva il contenzioso tributario sfociato nella pronuncia in esame.
- Normativa rilevante in materia di tassazione dei redditi e giurisprudenza sul punto
La sentenza in commento richiama, in primo luogo, l’art. 6, comma 2, del T.U.I.R., ai sensi del quale “i proventi conseguiti in sostituzione di redditi, anche per effetto di cessione dei relativi crediti, e le indennità conseguite, anche in forma assicurativa, a titolo di risarcimento di danni consistenti nella perdita di redditi, esclusi quelli dipendenti da invalidità permanente o da morte, costituiscono redditi della stessa categoria di quelli sostituiti o perduti (…)”.
Al riguardo, la Corte ha chiarito che le somme percepite a titolo risarcitorio costituiscono reddito imponibile nel caso in cui abbiano la funzione di reintegrare un danno da mancata percezione di redditi. In linea con quanto sopra, è stata ritenuta non assoggettabile a tributo l’indennità risarcitoria corrisposta dal datore di lavoro in sede transattiva per la reintegrazione delle energie psicofisiche spese dal lavoratore oltre l’orario massimo di lavoro (ex multis, Cass. civ., 21 giugno 2002, n. 9111; Cass. civ., 21 maggio 2007, n. 11682).
Con specifico riferimento al danno da perdita di chance è stato osservato dalla giurisprudenza che “le somme percepite dal contribuente a titolo risarcitorio sono soggette a imposizione soltanto se, e nei limiti in cui, risultino destinate a reintegrare un danno concretatosi nella mancata percezione di redditi (…) non costituiscono reddito imponibile nell’ipotesi in cui (…) tendano a riparare un pregiudizio di natura diversa …” (Cass. civ., 29 dicembre 2011, n. 29579).
Recentemente, la Corte di Cassazione ha precisato che “il titolo al risarcimento del danno, connesso alla “perdita di chance”, non ha natura reddituale, poiché consiste nel ristoro del danno emergente dalla perdita di una possibilità attuale; ne consegue che la chance è anch’essa una entità patrimoniale giuridicamente ed economicamente valutabile, la cui perdita produce un danno attuale e risarcibile, qualora si accerti, anche utilizzando elementi presuntivi, la ragionevole probabilità della esistenza di detta chance intesa come attitudine attuale.” (Cass. civ., 7 febbraio 2019, n. 3632).
- Conclusione
Come sopra evidenziato, nella fattispecie la ripresa tributaria è correlata al contenzioso promosso innanzi al Giudice del lavoro dai dirigenti dell’A.S.L. di Crotone per il risarcimento del danno patito in conseguenza della mancata attivazione in loro favore di programmi ed obiettivi incentivanti ai sensi del CCNL applicato, che ha comportato per i dirigenti medesimi una perdita di chance.
Secondo la pronuncia in commento la Commissione Tributaria Regionale ha errato nel qualificare il danno patito dai dirigenti sanitari come avente natura essenzialmente retributiva e non invece quale danno da perdita di chance. Di conseguenza, ad avviso della Corte, non può essere confermata la ripresa a tassazione delle somme corrisposte ai dirigenti a titolo transattivo in base al disposto dell’art. 6, comma 2, T.U.I.R., trattandosi di somme percepite da tali lavoratori a titolo di danno emergente e, in quanto tali, non costituenti reddito imponibile.