Aziende e professionisti si trovano quotidianamente ad affrontare diversi temi legati alla gestione dei certificati di malattia telematici quali ad esempio certificati con periodo di prognosi anteriore alla data del rilascio, certificati di ricovero e gli obblighi che i singoli CCNL pongono in capo al dipendente nel comunicare la malattia al proprio datore di lavoro.
Riepiloghiamo di seguito alcune delle casistiche che si possono verificare.
1. Attestazioni del medico
Il medico, all’atto del rilascio del certificato, attesta l’incapacità all’attività lavorativa del proprio assistito dovuta a infermità direttamente constatata.
Il certificato di malattia, ai sensi dell’art. 7 del DPCM del 26 marzo 2008, è definito“l’attestazione scritta di un fatto di natura tecnica destinata a provare la verità di fatti direttamente rilevabili dal medico curante nell’esercizio della professione, che attesti l’incapacità temporanea al lavoro, la diagnosi e la prognosi”.
ATTENZIONE: secondo giurisprudenza consolidata della Corte di legittimità penale (Corte di Cassazione V sezione penale 29 gennaio 2008, n. 4451) risponde di falso ideologico il medico che attesti una malattia senza aver compiuto la visita, anche se di essa non abbia fatto esplicita menzione nel certificato.
2. Certificato medico rilasciato il giorno dopo
L’Inps (cfr. circolare n. 147/1996) ammette la possibilità di riconoscere, ai fini dell’erogazione dell’indennità, anche il giorno immediatamente precedente a quello del rilascio della certificazione, purché sul certificato risulti compilata la voce “dichiara di essere ammalato dal…”.
Questa possibilità si ricollega però alla facoltà, confermata dal regolamento per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale di effettuare la visita medica domiciliare, richiesta dopo le ore 10, il giorno immediatamente successivo (art. 20 – “La visita domiciliare deve essere eseguita di norma nel corso della stessa giornata, ove la richiesta pervenga entro le ore dieci; ove invece, la richiesta venga recepita dopo le ore dieci, la visita dovrà essere effettuata entro le ore dodici del giorno successivo”).
Se il certificato è redatto a seguito di una visita ambulatoriale, le giornate anteriori alla data del rilascio sono da considerare come non documentate, dunque non indennizzabili. Di conseguenza, la decorrenza della validità del certificato e della malattia indennizzabile deve essere conteggiata dalla data del rilascio del certificato stesso.
Quanto sopra vale sia per i certificati d’inizio malattia, che per la continuazione e la ricaduta.
3. Guardia medica
Quando non è possibile fruire fino al lunedì della prestazione del medico di famiglia, bisogna rivolgersi alla guardia medica, autorizzata al rilascio di certificati di malattia per le giornate del sabato e dei giorni festivi o prefestivi.
4. Ricoveri
Anche le strutture sanitarie ospedaliere sono obbligate alla trasmissione telematica della certificazione di ricovero e di malattia, tuttavia, qualora le stesse ancora siano impossibilitate alla trasmissione telematica, il lavoratore deve farsi rilasciare il certificato cartaceo e trasmetterlo all’INPS con le modalità previste.
Quest’ultimo dovrà inoltre provvedere a inviare una copia priva di diagnosi al proprio datore di lavoro.
5. Malattie bambini
I pediatri non devono comunicare per via telematica gli attestati di assenza della madre per malattia bambino; la certificazione telematica di malattia riguarda unicamente l’assenza per malattia del lavoratore.
6. Comunicazioni al datore di lavoro
Il mancato o tardivo invio della certificazione di malattia al proprio datore di lavoro può dar luogo all’applicazione di sanzioni disciplinari in base a quanto previsto dai diversi CCNL.
A mero titolo esemplificativo l’art. 184 del CCNL Terziario Confcommercio prevede per il lavoratore, salvo il caso di giustificato e comprovato impedimento, l’obbligo di dare immediata notizia della malattia all’azienda e di comunicare il numero di protocollo del certificato medico (nei casi di mancata comunicazione, trascorso un giorno dall’inizio dell’assenza, la stessa andrà considerata quale ingiustificata).
7. Indirizzo di reperibilità
Il lavoratore, che chiede al medico curante di redigere il certificato di malattia per assenza dal lavoro, deve assicurarsi che l’indirizzo riportato per la reperibilità sia corretto e completo di frazione, contrada e di ogni altro dettaglio utile per consentire l’eventuale visita medica di controllo.
Si pone in capo al lavoratore il dovere di diligenza nel collaborare pienamente al compimento degli eventuali accertamenti medici di controllo che il datore di lavoro o l’INPS dovessero effettuare.
Pertanto in caso di mancata effettuazione della visita a causa dell’indicazione errata o incompleta del domicilio, il lavoratore non è normalmente ritenuto giustificabile, potrà essere sanzionato secondo graduale aggravamento della sanzione fino alla perdita totale dell’indennità di malattia.
8. Rientro anticipato al lavoro
Il certificato rappresenta un’attestazione redatta da un medico con funzioni di pubblico ufficiale e costituisce, ai fini previdenziali, una domanda del lavoratore di prestazioni per malattia. Un eventuale rientro anticipato al lavoro deve essere riportato, su richiesta del lavoratore,sul certificato del medico curante che può procedere a rettificarlo entro il periodo di prognosi.
9. Esonero dalla reperibilità nelle fasce orarie
Il legislatore ha previsto alcune ipotesi in cui il lavoratore del settore privato è esonerato dall’obbligo di garantire la reperibilità nelle fasce normativamente previste (dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 19).
Si tratta di eventi di malattia connessi a:
- patologie gravi che richiedono terapie salvavita, comprovate da idonea documentazione della struttura sanitaria;
- stati patologici sottesi o correlati a situazioni di invalidità riconosciuta, in misura pari o superiore al 67%.