L’art. 47, comma 4 del D.Lgs n. 81/2015, prevede la possibilità di assumere con contratto di apprendistato professionalizzante, senza limiti di età, lavoratori beneficiari di un trattamento di disoccupazione, ai fini della loro qualificazione o riqualificazione professionale.

Analizziamo la disciplina prevista per tale tipologia contrattuale alla luce dei messaggi INPS n. 2243/2017 e circolare n. 108/2018.

1. Lavoratori interessati

L’apprendistato professionalizzante con lavoratori percettori di disoccupazione si applica ai lavoratori che beneficiano di una delle seguenti tipologie di trattamento:

  • Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego (NASpI);
  • Assicurazione Sociale per l’Impiego (Aspi e MiniASpi);
  • Indennità speciale di disoccupazione edile;
  • Indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa (DIS-COLL).

L’assunzione deve riferirsi a lavoratori beneficiari di un trattamento di disoccupazione e non anche a quelli che, pur avendo inoltrato istanza per il riconoscimento del trattamento, hanno solo titolo alla prestazione senza averla ancora percepita.

L’INPS ha chiarito, infatti, che il contratto può ritenersi validamente stipulato “solo a seguito dell’accoglimento della domanda del lavoratore ed a far data dalla decorrenza della prestazione riconosciuta al lavoratore, risultando altrimenti mancante uno dei requisiti costitutivi della fattispecie contrattuale”.

2. Aspetti derogatori

Diversi gli aspetti derogatori di tale tipologia contrattuale rispetto alla disciplina dell’apprendistato professionalizzante, nello specifico:

  • non è soggetto a limiti di età;
  • non consente il recesso dal rapporto al termine del periodo di apprendistato ex art. 2118 c.c.;
  • non dà diritto all’estensione dei benefici contributivi a carico datore di lavoro per 1 anno dalla prosecuzione del rapporto di lavoro al termine del periodo di apprendistato (art. 47, comma 7 D.Lgs n. 81/2015).

3. Regime contributivo

Ai lavoratori assunti con contratto di apprendistato professionalizzante e beneficiari di un trattamento di disoccupazione, è applicabile il regime contributivo previsto per le assunzioni ordinarie in apprendistato professionalizzante (salve deroghe di legge):

  • l’aliquota contributiva a carico del datore di lavoro è del 10% per tutta la durata dell’apprendistato, fatte salve le imprese fino a 9 dipendenti, per le quali trova applicazione l’aliquota dell’1,5% per il primo anno e del 3% per il secondo anno;
  • si applica l’aliquota di finanziamento della Naspi pari all’1,61%;
  • l’aliquota a carico dell’apprendista è del 5,84% per tutta la durata dell’apprendistato;
  • è esclusa la conservazione dei benefici contributivi in capo all’azienda e al lavoratore per i 12 mesi successivi al periodo di formazione (al termine dell’apprendistato andranno dunque applicate le aliquote contributive in funzione del settore di appartenenza dell’azienda).

Per i datori di lavoro con più di 9 dipendenti l’aliquota complessiva da versare è pari al 17,45% (11,61% a carico del datore di lavoro 5,84% a carico dell’apprendista).

Per i datori di lavoro fino a 9 dipendenti per i primi 12 mesi l’aliquota complessiva è pari all’8,95% (3,11% a carico del datore di lavoro e 5,84% a carico dell’apprendista), per i mesi dal 13° al 24° è pari al 10,45% (4,61% a carico del datore di lavoro e 5,84% a carico dell’apprendista) e al 17,45% fino al 36° mese (11,61% a carico del datore di lavoro e 5,84% a carico dell’apprendista).

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