Col 31 dicembre 2022 è terminato il periodo transitorio che aveva visto il versamento del contributo di finanziamento del FIS e della CIGS in misura ridotta.
Vediamo come cambia la contribuzione per le imprese nel 2023, alla luce del messaggio INPS n. 316 del 19 gennaio 2023.
1. FIS
Con decorrenza dal 1° gennaio 2022 sono soggetti alla disciplina del FIS i datori di lavoro che:
- occupano almeno un dipendente;
- appartengono a settori, tipologie e classi dimensionali che non rientrano nell’ambito della CIGO;
- non aderiscono ad un Fondo di solidarietà bilaterale o alternativo.
ATTENZIONE: per i datori di lavoro rientranti nel campo di applicazione del FIS, al raggiungimento del requisito dimensionale superiore ai 15 dipendenti scatterà contestualmente l’obbligo di versamento del contributo CIGS.
Per il 2023 sono tenuti al versamento del contributo FIS anche i datori di lavoro che operano in settori nei quali sono stati costituiti Fondi di solidarietà che prevedono un limite dimensionale minimo per accedere alle prestazioni, che non sono in possesso dei requisiti dimensionali previsti; in tal caso il contributo è dovuto fino all’adeguamento del Fondo che dovrebbe avvenire entro il prossimo 30 giugno 2023 (in considerazione della proroga del termine di adeguamento).
1.1. Aliquote dal 1° gennaio 2023
Il contributo FIS è stabilito in misura pari allo 0,50% per i datori di lavoro fino a 5 dipendenti e allo 0,80% per coloro che hanno più di 5 dipendenti nel semestre precedente.
La contribuzione è ripartita in due terzi a carico del datore di lavoro e un terzo a carico del dipendente.
2. CIGS
Sono ricompresi nel campo di applicazione della CIGS, oltre i datori di lavoro del settore industriale che nel semestre di riferimento abbiano occupato mediamente più di quindici dipendenti, i datori di lavoro
- non coperti dai Fondi di solidarietà e che
- nel semestre di riferimento abbiano occupato mediamente più di quindici dipendenti.
A decorrere dal 1° gennaio 2022 l’estensione della CIGS e dei relativi obblighi contributivi opera anche nei confronti di tutti i datori di lavoro, con dimensione occupazionale media nei sei mesi precedenti superiore a quindici dipendenti, soggetti alle tutele del Fondo di integrazione salariale (FIS).
2.1. Aliquote dal 1° gennaio 2023
I datori di lavoro che rientrano in tale campo di applicazione sono tenuti al versamento di un contributo nella misura pari allo 0,90% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali (0,60% a carico datore e 0,30% a carico lavoratore).
3. Tabella riassuntiva
Contribuzione ordinaria di finanziamento del Fondo di integrazione salariale (FIS) anno 2023 | |
Destinatari | Misura della contribuzione |
Datori di lavoro fino a 5 dipendenti | 0,50% (0,3333% a carico datore e 0,167% a carico del dipendente) |
Datori di lavoro oltre i 5 dipendenti | 0,80% (0,5333% a carico del datore e 0,2666% a carico del lavoratore) |
Contribuzione ordinaria di finanziamento alla CIGS | |
Anno | Misura della contribuzione |
2023 | 0,90% (0,60% a carico del datore e lo 0,30% a carico del lavoratore) |