In data 12 dicembre 2022 è stato sottoscritto un Protocollo Straordinario di Settore tra Confcommercio-Imprese per l’Italia e le OO.SS. di categoria Filcams-CGIL, Fisascat-CISL e Uiltucs, nell’ambito del percorso negoziale per il rinnovo del CCNL Terziario, Distribuzione e Servizi, scaduto il 31 dicembre 2019.

Vengono riconosciuti ai lavoratori degli importi a titolo di una tantum con i prossimi cedolini paga di gennaio 2023.

Una tantum

In favore dei soli lavoratori in forza al 12 dicembre 2022 è stabilita l’erogazione di un importo lordo a titolo di una tantum pari a 350 euro per il IV livello, riparametrati per gli altri livelli contrattuali.

L’importo verrà riconosciuto in due soluzioni:

  • 200 euro con la retribuzione di gennaio 2023;
  • 150 euro con la retribuzione di marzo 2023.

Gli importi una tantum per effetto dell’operazione di riparametrazione risultano i seguenti:

Livello Importi una tantum
1° gennaio 2023 1° marzo 2023
Q 347,22 260,42
I 312,78 234,58
II 270,56 202,92
III 231,25 173,44
IV 200,00 150,00
V 180,69 135,52
VI 162,22 121,67
VII 138,89 104,17

 

Operatori di vendita

Categoria Importi una tantum
1° gennaio 2023 1° marzo 2023
I 188,79 141,60
II 158,50 118,88

 

Gli importi di una tantum verranno erogati pro quota in rapporto ai mesi di anzianità di servizio maturata durante il periodo gennaio 2020-dicembre 2022; ai fini dell’anzianità non saranno conteggiati i periodi di servizio militare, aspettative non retribuite, nonché tutti i periodi in cui non sia dato luogo a retribuzione in forza di legge e di contratto.

A titolo esemplificativo andranno computati nell’anzianità di servizio il congedo di maternità, i congedi parentali e i periodi di sospensione e/o riduzione dell’orario di lavoro per la fruizione degli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro.

L’importo a titolo di una tantum non è utile ai fini del computo di alcun istituto contrattuale, né del trattamento di fine rapporto.

Per i lavoratori con contratto a tempo parziale gli importi dell’una tantum dovranno essere riproporzionati in relazione all’orario effettuato.

ATTENZIONE: secondo un orientamento consolidato dell’Agenzia delle Entrate (cfr. Interpello n. 367/2020) gli importi saranno assoggettati a tassazione separata.

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