In data 12 dicembre 2022 è stato sottoscritto un Protocollo Straordinario di Settore tra Confcommercio-Imprese per l’Italia e le OO.SS. di categoria Filcams-CGIL, Fisascat-CISL e Uiltucs, nell’ambito del percorso negoziale per il rinnovo del CCNL Terziario, Distribuzione e Servizi, scaduto il 31 dicembre 2019.
Vengono riconosciuti ai lavoratori degli importi a titolo di una tantum con i prossimi cedolini paga di gennaio 2023.
Una tantum
In favore dei soli lavoratori in forza al 12 dicembre 2022 è stabilita l’erogazione di un importo lordo a titolo di una tantum pari a 350 euro per il IV livello, riparametrati per gli altri livelli contrattuali.
L’importo verrà riconosciuto in due soluzioni:
- 200 euro con la retribuzione di gennaio 2023;
- 150 euro con la retribuzione di marzo 2023.
Gli importi una tantum per effetto dell’operazione di riparametrazione risultano i seguenti:
Livello | Importi una tantum | |
1° gennaio 2023 | 1° marzo 2023 | |
Q | 347,22 | 260,42 |
I | 312,78 | 234,58 |
II | 270,56 | 202,92 |
III | 231,25 | 173,44 |
IV | 200,00 | 150,00 |
V | 180,69 | 135,52 |
VI | 162,22 | 121,67 |
VII | 138,89 | 104,17 |
Operatori di vendita
Categoria | Importi una tantum | |
1° gennaio 2023 | 1° marzo 2023 | |
I | 188,79 | 141,60 |
II | 158,50 | 118,88 |
Gli importi di una tantum verranno erogati pro quota in rapporto ai mesi di anzianità di servizio maturata durante il periodo gennaio 2020-dicembre 2022; ai fini dell’anzianità non saranno conteggiati i periodi di servizio militare, aspettative non retribuite, nonché tutti i periodi in cui non sia dato luogo a retribuzione in forza di legge e di contratto.
A titolo esemplificativo andranno computati nell’anzianità di servizio il congedo di maternità, i congedi parentali e i periodi di sospensione e/o riduzione dell’orario di lavoro per la fruizione degli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro.
L’importo a titolo di una tantum non è utile ai fini del computo di alcun istituto contrattuale, né del trattamento di fine rapporto.
Per i lavoratori con contratto a tempo parziale gli importi dell’una tantum dovranno essere riproporzionati in relazione all’orario effettuato.
ATTENZIONE: secondo un orientamento consolidato dell’Agenzia delle Entrate (cfr. Interpello n. 367/2020) gli importi saranno assoggettati a tassazione separata.