Il comma 281 della Legge n. 197/2022 (Legge di Bilancio 2023) reintroduce, per i periodi di paga dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, l’esonero sulla quota dei contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti (IVS) a carico dei lavoratori dipendenti del settore pubblico e privato (esclusi i lavoratori domestici), con alcune modifiche rispetto a quanto previsto dall’art. 1, comma 121 della L. n. 234/2021.
L’esonero previsto è pari:
- al 3%, se la retribuzione imponibile non eccede l’importo mensile di 1.923 euro;
- al 2%, se la retribuzione imponibile mensile è superiore a 1.923 euro e non supera l’importo di 2.692 euro.
La retribuzione mensile è parametrata su base mensile per 13 mensilità e i limiti di importo mensile sono maggiorati del rateo di tredicesima per la competenza del mese di dicembre.
Come precisato dall’INPS nel messaggio n. 3499 del 26 settembre 2022, la riduzione della quota contributiva a carico del lavoratore, nel mese di competenza di dicembre, potrà operare distintamente sia sulla retribuzione corrisposta nel mese, sia sull’importo della tredicesima mensilità corrisposta nel medesimo mese.
Nel caso di erogazione mensile dei ratei di tredicesima mensilità, l’esonero sarà applicabile ai ratei nella misura del 3% solo se questi ultimi risultino di importo non superiore a 160 euro (1.923/12) o nella misura del 2% se risultino di importo non superiore a 224 euro (2.692/12).
ATTENZIONE: l’esonero non si applica alla quattordicesima mensilità e/o ad altre mensilità aggiuntive diverse dalla tredicesima.
Per i lavoratori part time con due rapporti di lavoro, la verifica del superamento del massimale mensile va effettuato autonomamente per ogni singolo rapporto di lavoro.
L’esonero in esame:
- non è subordinato al possesso del DURC da parte del datore di lavoro non avendo natura di incentivo all’assunzione;
- non è soggetto alla disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato e, quindi, all’autorizzazione della Commissione europea e alla registrazione nel Registro Nazionale degli aiuti di Stato;
- è cumulabile, nei limiti della contribuzione dovuta, con gli esoneri contributivi previsti dalla legislazione vigente.
Il Legislatore prosegue sulla strada del taglio del cuneo fiscale (iniziata con la riduzione dello 0,80 prevista dalla legge di bilancio dello scorso anno), inteso come la differenza tra la retribuzione lorda corrisposta dall’azienda e quanto percepito dal dipendente al netto del prelievo fiscale e contributivo.
L’intervento è sicuramente apprezzabile; è necessario, tuttavia, attendere le istruzioni amministrative dell’INPS per la piena operatività della misura che si auspica possano pervenire al più presto al fine di non gravare aziende e consulenti con operazioni di ricalcolo.