Il D.L. n. 176/2022 (c.d. Decreto Aiuti-quater), ha previsto, limitatamente al periodo d’imposta 2022 e in deroga a quanto disciplinato dall’art. 51, comma 3 del TUIR, la non concorrenza alla formazione del reddito del valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti, nonché delle somme erogate o rimborsate ai medesimi dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale entro il limite complessivo di 3.000 euro.
In caso di superamento della soglia dei 3.000 euro, il datore di lavoro dovrà assoggettare a tassazione l’intero importo corrisposto, vale a dire anche la quota di valore inferiore al suddetto limite.
- Fringe benefits
Si tratta di importi riconosciuti “in natura”, sotto forma di beni e servizi, concessi gratuitamente dall’azienda al dipendente con finalità di incentivazione e fidelizzazione.
Rientrano tra i fringe benefits anche i beni ceduti e i servizi prestati al coniuge del lavoratore o ai familiari indicati nell’art. 12 TUIR, nonché i beni e i servizi per i quali venga attribuito il diritto di ottenerli da terzi.
A titolo esemplificativo sono compresi nella previsione di legge (art. 51, comma 3 del Tuir):
- i buoni acquisto e i buoni carburante;
- i generi in natura prodotti dall’azienda;
- l’auto ad uso promiscuo, l’alloggio concesso in locazione, in uso o in comodato, e i prestiti aziendali;
- l’uso di specifici beni di proprietà dell’azienda quali telefono aziendale, pc, tablet, stampanti o altri dispositivi elettronici aziendali;
- premi per assicurazioni extra-professionali.
- La novità
Beneficiano dell’esenzione fino a 3.000 euro anche le somme erogate o rimborsate per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale relative ad immobili ad uso abitativo, posseduti o detenuti, sulla base di un titolo idoneo, dal dipendente, dal coniuge o dai suoi familiari.
Sono, inoltre, ricomprese le utenze per uso domestico (ad esempio quelle idriche o di riscaldamento) intestate al condominio ma ripartite fra i condomini (per la quota rimasta a carico del singolo condomino) e quelle per le quali, pur essendo le utenze intestate al proprietario dell’immobile (locatore), nel contratto di locazione è espressamente prevista una forma di addebito analitico e non forfetario a carico del lavoratore (locatario), a condizione però che siano tali soggetti a sostenere effettivamente la relativa spesa.
2.1. Documentazione necessaria
Al fine di applicare il tetto di esenzione previsto per il 2022, il datore di lavoro deve:
- acquisire e conservare, per eventuali controlli, la documentazione che giustifichi che il dipendente o i suoi familiari hanno speso la somma rimborsata, ovvero in alternativa
- acquisire una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (ai sensi del D.P.R. n. 445/2000) mediante la quale il lavoratore richiedente attesti di essere in possesso della documentazione probante il pagamento delle utenze domestiche (tale dichiarazione deve contenere gli elementi necessari per identificare le spese, quali ad esempio il numero e l’intestatario della fattura, la tipologia di utenza, l’importo pagato, la data e le modalità di pagamento) e che le medesime fatture non siano state già oggetto di richiesta di rimborso, non solo presso il medesimo datore di lavoro ma anche presso altri.
La giustificazione di spesa può essere rappresentata anche da più fatture ed è valida anche se intestata a persona diversa dal lavoratore dipendente, purchè sia intestata al coniuge o ai familiari indicati nell’articolo 12 del TUIR o, in caso di riaddebito analitico, al locatore.
ATTENZIONE: le spese rimborsate dall’azienda possono riferirsi anche a fatture che saranno emesse nell’anno 2023, purchè riguardino consumi effettuati nell’anno 2022 (il rimborso deve avvenire entro il 12 gennaio 2023 in forza del principio di cassa allargato).
- I destinatari
Il nuovo tetto di esenzione di 3.000 euro si applica ai titolari di reddito di lavoro dipendente e di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente.
I fringe benefits possono essere concessi anche ad personam in quanto non è previsto che debbano essere erogati alla generalità o a categorie di dipendenti.
- Superamento della soglia di esenzione
Il superamento della soglia di esenzione di 3.000 euro prevista per l’anno di imposta 2022 comporta l’assoggettamento a tassazione dell’intero valore del benefit, dunque anche della quota inferiore al limite di legge.
Al fine di verificare l’eventuale superamento del limite di legge è necessario applicare il c.d. principio di cassa allargato in virtù del quale si considerano percepiti nel periodo di imposta anche le somme e i valori corrisposti entro il 12 gennaio del periodo di imposta successivo a quello a cui si riferiscono.
ATTENZIONE: in tema di benefits concessi mediante voucher, il benefit si considera percepito dal dipendente, assumendo rilevanza reddituale, nel momento in cui entra nella sua disponibilità, a prescindere dal fatto che il servizio venga fruito in un momento successivo.
- Compatibilità con il bonus carburante
L’Agenzia delle Entrate, nella circolare n. 35/E del 4 novembre 2022, specifica che l’esenzione dei 3.000 euro rappresenta un’agevolazione ulteriore, diversa e autonoma rispetto al bonus carburante, introdotto dall’art. 2 del D.L. n. 21/2022 (c.d. Decreto Ucraina) al fine di contenere gli effetti economici causati dall’aumento dei prezzi dei carburanti.
Pertanto il datore di lavoro potrà erogare al massimo nel periodo di imposta 2022 in favore di ciascun dipendente fringe benefits per un valore complessivo di 3.200 euro, composti da 200 euro a titolo di buoni benzina e da un valore di 3.000 euro per gli altri fringe benefits (compresi eventuali ulteriori buoni benzina) che potranno comprendere anche le somme erogate o rimborsate per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale.
- Conclusioni
Il legislatore è intervenuto con una misura volta a sostenere il potere di acquisto delle famiglie, eroso dal caro energia e dall’aumento del tasso di inflazione.
E’ auspicabile che la stessa venga resa strutturale al fine di consentire a ciascuna azienda di programmare nel lungo periodo con quali fringe benefits intervenire in favore del proprio personale.
- Tabella riassuntiva
Fringe benefits | Importi riconosciuti “in natura”, sotto forma di beni e servizi, concessi gratuitamente dall’azienda al dipendente con finalità di incentivazione e fidelizzazione.
Rientrano tra i fringe benefits anche le somme erogate o rimborsate ai dipendenti dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale entro il limite complessivo di 3.000 euro. |
Soggetti interessati | Lavoratori titolari di redditi di lavoro dipendente e di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente. |
Entro quando? | L’erogazione dei fringe benefit potrà essere effettuata, per il cd. principio di cassa allargato, entro il 12 gennaio 2023. |
Compatibilità con bonus carburante | Le due misure sono cumulabili. |
Convenienza per l’azienda | · nessun versamento dei contributi previdenziali e assicurativi;
· il datore può intervenire in via unilaterale non essendo necessario sottoscrivere un accordo con le rappresentanze sindacali; · i fringe benefits possono essere riconosciuti anche ad personam. |