L’art. 1, comma 137 della Legge n. 234/2021 (Legge di Bilancio 2022) ha introdotto, in via sperimentale, per l’anno 2022, un esonero pari al 50% della contribuzione previdenziale a carico delle lavoratrici madri dipendenti del settore privato, della durata di un anno, con decorrenza dalla data di rientro nel posto di lavoro dopo la fruizione del congedo obbligatorio di maternità.

Facciamo il punto circa tale misura alla luce delle indicazioni fornite dall’INPS nella circolare n. 102 del 19 settembre 2022 e messaggio n. 4042 del 9 novembre 2022.

  1. Natura dell’incentivo

L’esonero in esame trova applicazione esclusivamente sulla quota di contribuzione a carico delle lavoratrici madri, di conseguenza:

  • non rientra nella nozione di aiuto di Stato (trattandosi di un’agevolazione fruita da persone fisiche);
  • non è subordinato all’autorizzazione della Commissione europea né al rispetto delle condizioni previste dal Temporary Framework;
  • non è soggetto all’applicazione dei principi generali in materia di incentivi occupazionali.
  1. Requisito soggettivo

Possono beneficiare della misura tutte le lavoratrici madri dipendenti di datori di lavoro privati, anche non imprenditori, compresi quelli appartenenti al settore agricolo, che rientrino nel posto di lavoro dopo aver fruito del congedo di maternità.

L’esonero non trova applicazione nei confronti delle lavoratrici dipendenti della Pubblica Amministrazione.

L’incentivo riguarda tutti i rapporti di lavoro dipendente del settore privato, pertanto si applica ai contratti a tempo indeterminato, a termine, di apprendistato (qualsiasi tipologia), contratti di lavoro domestico, intermittente, lavoratori assunti a scopo di somministrazione.

  1. Requisito oggettivo

Al fine di beneficiare dell’esonero, è necessario che la lavoratrice abbia fruito del congedo obbligatorio di maternità ex art. 16 del D.Lgs n. 151/2001.

Inoltre, sebbene la norma faccia riferimento al solo rientro dopo la fruizione del congedo obbligatorio di maternità, la misura, in virtù del principio di non discriminazione, trova parimenti applicazione

  • nel caso in cui la dipendente fruisca del congedo parentale al termine del periodo di congedo obbligatorio;
  • a seguito del periodo di interdizione post partum di cui all’art. 17 del D.Lgs n. 151/2001.

Considerata la natura sperimentale della misura, valevole per l’anno 2022, il rientro della lavoratrice nel posto di lavoro dovrà in ogni caso avvenire entro il 31 dicembre 2022.

  1. Misura dell’esonero e sua decorrenza

L’esonero, ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, è pari al 50% della contribuzione previdenziale a carico della lavoratrice.

L’esonero si applica a partire dalla data del rientro effettivo al lavoro della lavoratrice, purché lo stesso avvenga tra il 1° gennaio 2022 e il 31 dicembre 2022.

Le possibili cause che posticipano il rientro effettivo al lavoro (quali ad esempio ferie, malattia, permessi retribuiti) collocate, senza soluzione di continuità, rispetto al congedo obbligatorio, determinano uno slittamento del termine iniziale di decorrenza dell’esonero.

Al contrario, nel caso in cui sia avvenuto il rientro effettivo della dipendente al termine del congedo obbligatorio (anche eventualmente seguito, senza soluzione di continuità, da un periodo di congedo parentale), eventuali successive fruizioni di periodo di congedo parentale sono irrilevanti al fine del termine iniziale di decorrenza dell’esonero, che coinciderà con il primo rientro effettivo.

Esempio

Prendiamo il caso di una lavoratrice che termini il congedo obbligatorio di maternità il 14 novembre 2022, rientri effettivamente al lavoro il 15 novembre e fruisca del congedo parentale dal 28 novembre al 3 dicembre 2022.

L’esonero decorre dalla data del rientro effettivo nel posto di lavoro del 15 novembre 2022 e termina il 14 novembre 2023.

  1. Coordinamento con altre agevolazioni

L’esonero in esame è cumulabile con gli esoneri contributivi previsti dalla legislazione vigente relativi alla contribuzione dovuta dal datore di lavoro.

Inoltre, lo stesso è cumulabile con l’esonero di 0,8 punti percentuali (per il periodo gennaio – giugno 2022) sulla quota dei contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti (IVS) a carico del lavoratore, incrementato di 1,2 punti percentuali a decorrere dal mese di luglio 2022.

La cumulabilità opera sull’intero ammontare della contribuzione a carico dipendente.

Esempio

Assumendo la quota di contribuzione a carico della lavoratrice pari al 9,19%, la quota di contribuzione in forza dell’esonero del 2% sarebbe il 7,19%.

Sulla medesima quota di contribuzione a carico della lavoratrice, pari al 9,19%, si potrà applicare, con decorrenza dalla data di rientro effettivo, l’esonero del 50%.

  1. Portabilità dell’esonero

Nel caso di successivo cambio di datore di lavoro, occorre distinguere le seguenti ipotesi:

  • nel caso in cui ci sia soluzione di continuità tra il precedente rapporto incentivato e il nuovo (ad esempio dimissioni e nuova assunzione oppure scadenza di un contratto a tempo determinato e nuova assunzione), l’esonero non può essere riconosciuto;
  • nel caso in cui non ci sia soluzione di continuità (ad esempio trasferimento di azienda o cessione di contratto), visto che il nuovo datore di lavoro subentra nei diritti e negli obblighi del precedente, l’esonero continua a trovare applicazione, trattandosi della prosecuzione del medesimo rapporto di lavoro;
  • nel caso in cui la lavoratrice non sia rientrata nel posto di lavoro relativo al rapporto contrattuale in costanza del quale si è verificata l’astensione per maternità, l’esonero può essere riconosciuto presso il datore di lavoro che successivamente assume la lavoratrice dato che, rispetto ad esso, si verifica il primo rientro effettivo dall’astensione.
  1. Istruzioni operative

Per richiedere l’applicazione dell’esonero per conto della lavoratrice interessata, il datore di lavoro deve inoltrare all’INPS, tramite la funzionalità “Contatti” del “Cassetto Previdenziale”, alla voce “Assunzioni agevolate e sgravi”, campo “Esonero art. 1 c. 137 L. 234/2021”, un’istanza per l’attribuzione del codice di autorizzazione OU, prima della trasmissione della denuncia contributiva relativa al primo periodo retributivo in cui si intende esporre l’esonero.

  1. Tabella riassuntiva
Lavoratori interessati Lavoratrici madri dipendenti del settore privato che rientrano nel posto di lavoro dopo aver fruito del congedo di maternità.
Misura e durata

Esonero dal versamento dei contributi previdenziali, nella misura del 50%, per un periodo massimo di 1 anno.

Requisiti ·       necessaria fruizione del congedo di maternità;

·       rientro effettivo nel posto di lavoro entro il 31 dicembre 2022.

Decorrenza Dalla data di rientro nel posto di lavoro.

L’esonero spetta anche qualora il rientro effettivo sul posto di lavoro della lavoratrice avvenga dopo la fruizione del congedo parentale e dopo il periodo di interdizione post partum, purché tali periodi siano fruiti senza soluzione di continuità rispetto al congedo obbligatorio.

Coordinamento con altre agevolazioni Cumulabile con gli esoneri contributivi previsti.

 

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