La disciplina del congedo di paternità è stata recentemente modificata mediante il D.Lgs n. 105/2022, emanato in attuazione della Direttiva (UE) 2019/1158 in tema di conciliazione tra attività lavorativa e vita privata per i genitori e i prestatori di assistenza.
Nel prosieguo si fornisce un riepilogo dell’istituto.
- Caratteristiche del congedo
L’art. 27-bis del D.Lgs n. 151/2001 stabilisce che il padre lavoratore dipendente (anche adottivo o affidatario) si astiene dal lavoro per un periodo di 10 giorni lavorativi (non frazionabili a ore e fruibili anche in via non continuativa), nell’arco temporale che va dai 2 mesi precedenti la data presunta del parto fino ai 5 mesi successivi alla nascita.
Il congedo è fruibile, entro lo stesso arco temporale, anche in caso di morte perinatale del figlio.
In caso di parto plurimo, la durata del congedo è aumentata a 20 giorni lavorativi.
- Modalità della richiesta
Per fruire del congedo il lavoratore deve comunicare per iscritto (o con altri sistemi informatici eventualmente utilizzati in azienda) al proprio datore, con un anticipo non minore di cinque giorni, in relazione all’evento nascita e sulla base della data presunta del parto, il giorno o i giorni nei quali intende usufruire del congedo, rimanendo salve le eventuali condizioni di miglior favore stabilite dalla contrattazione collettiva.
- Trattamento economico e normativo
Per i giorni di congedo di paternità obbligatorio al lavoratore spetta un’indennità pari al 100% della retribuzione, calcolata secondo le regole previste per la maternità, dunque si deve far riferimento alla RMGG (Retribuzione Media Globale Giornaliera) del mese precedente a quello nel quale ha avuto inizio il congedo.
Inoltre, i periodi di congedo devono essere computati nell’anzianità di servizio a tutti gli effetti, compresi quelli relativi alla tredicesima mensilità e alle ferie.
Per la durata del congedo al lavoratore spetta l’accredito figurativo dei contributi.
- Sanzioni
Il rifiuto, l’opposizione o l’ostacolo all’esercizio del diritto del padre lavoratore dipendente sono puniti con la sanzione amministrativa da 516 a 2.582 euro e, ove rilevati nei due anni antecedenti alla richiesta della certificazione della parità di genere o di analoghe certificazioni previste dalle regioni e dalle province autonome nei rispettivi ordinamenti, impediscono al datore di lavoro il conseguimento delle stesse certificazioni.
- Divieto di licenziamento
L’art. 54, comma 7 del D.Lgs n. 151/2001, estende anche al padre lavoratore la normativa sul divieto di licenziamento, prevedendo che lo stesso si applichi per tutta la durata del congedo fino al compimento di un anno di età del bambino.
Ci sono delle eccezioni al divieto di licenziamento, nello specifico:
- la colpa grave, costituente giusta causa per la risoluzione del rapporto di lavoro (secondo la giurisprudenza e la dottrina si tratta di una colpa diversa, per il connotato di gravità, da quella prevista dalla disciplina collettiva per i generici casi di inadempimento del lavoratore sanzionati con la risoluzione del rapporto);
- cessazione dell’attività dell’azienda cui il lavoratore è addetto (deve trattarsi di cessazione totale, non limitata alla chiusura parziale o alla cessazione di un singolo reparto);
- cessazione, per scadenza del termine, del contratto a tempo determinato o della prestazione per la quale il lavoratore è stato assunto;
- esito negativo del periodo di prova.
ATTENZIONE: nel caso di dimissioni volontarie presentate durante il periodo per cui è previsto il divieto di licenziamento, il padre lavoratore ha diritto alle indennità previste dalle disposizioni di legge e contrattuali per il caso di licenziamento (indennità di preavviso e Naspi) e non è tenuto al preavviso contrattualmente stabilito.
- Tabella riassuntiva
Chi ne ha diritto? | Il padre naturale, adottivo e affidatario |
Quando fruirne? | Dai due mesi precedenti la data presunta del parto fino ai 5 mesi successivi |
Come richiederli? | Richiesta in forma scritta al datore almeno 5 giorni prima |
Durata | 10 giorni lavorativi (20 in caso di parto plurimo). Non è ammessa la fruizione ad ore ma è possibile utilizzare i giorni anche in maniera non continuativa. |
Trattamento economico | 100% della RMGG del mese precedente |
Trattamento normativo | Maturazione per intero di ferie e tredicesima mensilità |
Trattamento previdenziale | Accredito figurativo dei contributi |
Tutele | · divieto di licenziamento (dal primo giorno di fruizione del congedo fino al compimento di 1 anno di età del bambino);
· in caso di dimissioni durante il “periodo protetto” il lavoratore padre ha diritto alle indennità previste nei casi di licenziamento e non è tenuto al preavviso. |