La Corte di Giustizia Tributaria di II grado, Sez. 8, dell’Emilia Romagna con sentenza n. 1115 del 3 ottobre 2022 si è pronunciata su una controversia nella quale l’Amministrazione Finanziaria aveva riqualificato contratti di appalto certificati ex art. 78 D. Lgs. n. 276/2003 come somministrazione di manodopera.
La Corte, interpretando letteralmente l’art. 79 del D. Lgs n. 276/2003 ritiene che nella nozione di “terzi” verso cui l’atto di certificazione spiega efficacia vi siano tutte le pubbliche amministrazioni e gli enti impositori, e quindi pure l’amministrazione finanziaria.
Pertanto, anche l’Agenzia delle Entrate ha l’onere di impugnare la certificazione dinanzi al Giudice del Lavoro; diversamente, infatti, “si svuoterebbero di significato la certificazione stessa e gli effetti che la stessa dispiega verso i terzi”.