È legittimo il licenziamento intimato a una dipendente per aver proferito, nel corso di una diretta effettuata su TikTok (alla quale avevano preso parte almeno 64 persone e rimasta a disposizione degli oltre 2.000 followers della lavoratrice), espressioni offensive e denigratorie nei confronti dell’Istituto datoriale e del legale rappresentante dello stesso, qualificandolo come “mafioso” e “terrone”, nonché aver posto in dubbio il fatto che fosse davvero un prete, condotta che travalica i limiti del diritto di critica.
Non rileva la natura “privata” o “chiusa” del profilo, che non attribuisce al contenuto la segretezza che è propria solo della corrispondenza o di qualsiasi altro contenuto legalmente riservato.
Così deciso dal Tribunale di Gorizia con sentenza n. 129 del 21 luglio 2026.
1. La vicenda processuale
La dipendente di un istituto religioso veniva licenziata per aver rivolto all’indirizzo del proprio datore di lavoro, nel corso di una diretta su TikTok, reiterate espressioni offensive, denigratorie e lesive dell’immagine dell’Ente.
Nello specifico, la dipendente aveva alluso al fatto che il sacerdote esercitasse i poteri negoziali dell’Istituto con metodo “mafioso” (“è riuscito a cambiare il nostro tipo di contratto, è una mafia allora”), che fosse noto in un certo ambiente come mafioso, e ponendo inoltre in dubbio il fatto che fosse davvero un sacerdote.
La lavoratrice sosteneva l’inutilizzabilità del video a fini disciplinari, in quanto protetto dall’inviolabilità ex artt. 14 e 15 della Cost.
2. I limiti al diritto di critica del lavoratore
Il Tribunale evidenzia che l’acquisizione del video da parte dell’azienda non si poneva in contrasto con alcuna disposizione normativa.
In primo luogo, era stata la stessa lavoratrice a consentire l’accesso virtuale al proprio domicilio e alla conversazione avvenuta, senza che si fosse verificata dunque alcuna illecita intrusione nel luogo o un’illecita captazione della conversazione.
In relazione all’art. 15 Cost., le frasi in questione erano state pronunciate su un social network (TikTok) utile alla condivisione di contenuti e non alla trasmissione di corrispondenza e comunicazioni tra privati, pertanto il contenuto alla base del licenziamento non era qualificabile quale “corrispondenza” o “comunicazione privata”.
Nel caso di specie la condotta della dipendente superava i limiti del diritto di critica, nello specifico:
- la continenza formale, in forza della quale la critica deve avvenire nel rispetto dei canoni della correttezza, misura e rispetto della dignità altrui (possono essere utilizzate espressioni di qualsiasi tipo purché strumentalmente collegate alla manifestazione del dissenso e non realizzino un’aggressione gratuita dell’onore e della reputazione del soggetto);
- la continenza sostanziale, che esige che i fatti ascritti alla persona siano veri, anche solo putativamente, cioè sulla base di un’incolpevole convinzione del dichiarante;
- la pertinenza, in virtù della quale la critica deve rispondere a un interesse meritevole di tutela (ad esempio, quello collegato direttamente o indirettamente con le condizioni del lavoro e dell’impresa, come le rivendicazioni di carattere sindacale o le manifestazioni di opinione attinenti al contratto di lavoro).
Le espressioni utilizzate dalla dipendente violavano sia i limiti della continenza formale che quelli della pertinenza; in particolare, integrava un’offesa gratuita e distruttiva della reputazione del legale rappresentante qualificare il suo potere negoziale come “una mafia”, così come aver posto in dubbio il fatto che lo stesso fosse un prete e averlo qualificato come “terrone”.
3. Conclusioni
Il diritto di critica del lavoratore è soggetto ai limiti della continenza formale (la critica deve avvenire in modo misurato e civile), della continenza sostanziale (i fatti narrati devono corrispondere a verità) e della pertinenza, dovendo la stessa rispondere a un interesse meritevole di tutela.
La pronuncia rappresenta un monito per tutti i lavoratori; nell’era dei social network (TikTok, Instagram e Linkedin, per citare solo i più noti) si impone al lavoratore un uso prudente e responsabile di tali strumenti (come evidenziato dal Tribunale).
Gli stessi non potranno costituire una “zona franca” per il lavoratore per realizzare condotte illecite.
Le offese gratuite rivolte alla parte datoriale (come nel caso di specie), in alcun modo collegate alla critica, potranno condurre al licenziamento oltre che integrare il reato di diffamazione aggravata.
