Trasferimento del lavoratore che assiste il familiare disabile
Con ordinanza n. 33429 dell’11 novembre 2022 la Corte di Cassazione ha stabilito che è legittimo il trasferimento del lavoratore che assiste con continuità un familiare invalido, in presenza di una soppressione del posto di lavoro o di altre situazioni insuscettibili di essere soddisfatte in maniera diversa.
La tutela rafforzata ex art. 33, comma 5 della L. n. 104/1992 opera nei confronti delle ordinarie esigenze tecniche, organizzative e produttive ma è inapplicabile nel caso di soppressione del posto di lavoro che rende necessario il cambio di sede.
Il corrispettivo variabile non determina la nullità del patto di non concorrenza
Con ordinanza n. 33424 dell’11 novembre 2022, la Corte di Cassazione ha confermato che, al fine di valutare la validità del patto di non concorrenza in relazione al corrispettivo dovuto, si richiede che lo stesso corrispettivo sia determinato o determinabile ai sensi dell’art. 1346 Cod. Civ.
Quest’ultimo requisito – i.e. la determinatezza o determinabilità del corrispettivo per gli obblighi di non concorrenza – non viene automaticamente meno nel caso in cui le parti abbiano previsto un corrispettivo variabile rispetto alla durata del rapporto di lavoro.
Ad avviso della Corte, infatti, al fine di dichiarare la nullità del patto di non concorrenza, deve essere verificato che il compenso pattuito – pur determinato o determinabile – non sia meramente simbolico, manifestamente iniquo o sproporzionato rispetto al sacrificio richiesto al lavoratore; su un diverso piano, invece, opera la verifica circa la mancanza stessa del corrispettivo o della possibilità di determinarlo.
La sentenza della Corte d’Appello di Milano, nella fattispecie cassata con rinvio, secondo la Corte di Cassazione aveva sovrapposto con motivazione illogica i due diversi piani di nullità citati (i.e. la determinabilità del corrispettivo e la sua congruità).
Fondo nuove competenze: domande entro il 28 febbraio 2023
Mediante Comunicato stampa del 10 novembre 2022, l’ANPAL ha definito termini e modalità per la presentazione delle istanze da parte delle imprese che intendono aderire al Fondo Nuove Competenze (FNC) che presenta una disponibilità finanziaria di 1 miliardo di euro.
Il FNC permette ai datori di lavoro privati di effettuare attività di formazione per il proprio personale, previa stipula di accordi collettivi di rimodulazione dell’orario di lavoro; viene rimborsato parte del costo delle ore di lavoro rimodulate destinate alla frequenza di percorsi di sviluppo delle competenze.
Nel dettaglio:
- gli accordi con le rappresentanze sindacali devono essere sottoscritti entro il 31 dicembre 2022;
- le domande contenenti i progetti formativi devono essere presentate a partire dal prossimo 13 dicembre ed entro il 28 febbraio 2023 sull’apposita piattaforma informatica. Tali progetti dovranno prevedere per ciascun lavoratore coinvolto una durata minima di 40 ore e massima di 200 ore.
Il datore di lavoro autorizzato alla percezione del contributo potrà richiedere un’anticipazione nel limite del 40% dello stesso, previa presentazione di una fidejussione.
Assenza del lavoratore e consegna tardiva del certificato medico
Con ordinanza n. 33134 del 10 novembre 2022, la Corte di Cassazione ha affermato che, al fine di ritenere l’assenza ingiustificata, si deve poter presumere che la comunicazione delle ragioni giustificatrici manchi oppure non sia più possibile in ragione del tempo trascorso dall’assenza.
La Corte di Cassazione, interpretando le norme del CCNL tessile industria, ha affermato che il mancato rispetto da parte del lavoratore dell’iter previsto dal CCNL per assicurare al datore la possibilità di fronteggiare disagi organizzativi connessi alla mancata presenza di unità in organico non può essere equiparato ad assenza ingiustificata.
Sotto questo profilo, ad avviso della Corte, l’assenza giustificata tardivamente comporta l’applicazione – ai sensi dell’art. 72, lett. b), del CCNL citato – di una sanzione conservativa; invece, qualora l’arco temporale si dilati oltremodo viene meno la stessa possibilità di ritenere l’assenza giustificata, con la conseguenza che la condotta potrà essere valutata nei più rigorosi termini di cui all’art. 74 del medesimo CCNL.
Occorre, dunque, che la giustificazione dell’assenza sia prossima all’evento in quanto l’accertamento del medico non può intervenire a distanza di lungo tempo senza ragionevole motivo.
Nella fattispecie, nonostante la tardiva produzione del certificato medico, rilasciato ad oltre sette giorni di distanza dall’ultimo giorno di malattia coperto da precedente certificato, la Corte di Cassazione ha confermato la pronuncia della Corte d’Appello di Firenze, la quale aveva dichiarato (ribadendo le motivazioni del giudice di prime cure) l’illegittimità del licenziamento per giusta causa intimato al lavoratore il quale, tardivamente, aveva giustificato le proprie assenze.