La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 13479 del 15 maggio 2024, richiamando un proprio precedente del 2019, ricorda che il potere di comminare sanzioni disciplinari e di proporzionare la gravità dell’illecito accertato rientra nel potere di organizzazione dell’impresa e dunque spetta all’imprenditore.

In caso di impugnazione del provvedimento disciplinare il giudice può convalidare oppure annullare la sanzione non potendosi sostituire al datore di lavoro.

Solo in due casi è consentito al giudice applicare una sanzione minore:

  • superamento del massimo edittale;
  • nel caso in cui il datore di lavoro, costituendosi nel giudizio di annullamento della sanzione chieda la riduzione a una misura determinata (e non genericamente come avvenuto nel caso di specie).

1. La vicenda processuale

La vicenda riguarda una dipendente nei confronti del quale il datore di lavoro aveva applicato la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio e dalla retribuzione nella misura di 5 giorni.

In primo grado il Tribunale aveva ritenuto sussistenti le violazioni contestate alla lavoratrice ma aveva ridotto la sanzione a due giorni di sospensione in quanto non corretta e proporzionata rispetto ai fatti contestati.

La Corte d’Appello, in riforma della pronuncia di primo grado dichiarava l’illegittimità della sanzione disciplinare irrogata alla lavoratrice.

Ad avviso dei giudici era preclusa al giudice del lavoro la rimodulazione della sanzione benché richiesta espressamente dal datore di lavoro come nel caso in esame; in secondo luogo, considerando che non si configurava un caso di superamento del massimo edittale, la sanzione applicata doveva ritenersi illegittima.

2. Sanzioni disciplinari irriducibili dal giudice

La Corte di Cassazione, richiamando la sentenza n. 3896/2019, ricorda che il potere di infliggere sanzioni disciplinari e di proporzionare la gravità dell’illecito rientra nel potere di organizzazione dell’impresa, quale esercizio della libertà di iniziativa economica di cui all’art. 41 Cost.; pertanto, è riservato esclusivamente all’imprenditore.

In linea generale è precluso dunque al giudice, chiamato a pronunciarsi circa la legittimità di una sanzione, esercitarlo, procedendo a rideterminare la sanzione riducendone la misura.

Solo nel caso in cui l’imprenditore abbia superato il massimo edittale e la riduzione consista, perciò, soltanto in una riconduzione a tale limite, ovvero nel caso in cui lo stesso datore di lavoro, costituendosi nel giudizio di annullamento della sanzione, a chiederne la riduzione, è consentito al giudice, in accoglimento della domanda del lavoratore, applicare una sanzione minore, poiché in tal modo non è sottratta autonomia all’imprenditore e si realizza l’economia di un nuovo ed eventuale giudizio valutativo, avente ad oggetto la sanzione medesima”.

Contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente nel caso in esame non si rientra in alcuna delle due eccezioni previste pocanzi.

In particolare, non ricorre il caso di superamento da parte dell’imprenditore del massimo edittale.

In secondo luogo, la società non aveva chiesto, nemmeno in via esplicitamente subordinata, una riduzione dell’entità o della gravità della sanzione, men che meno in una misura definita.

In via apparentemente alternativa alla richiesta di dichiarare la legittimità della sanzione disciplinare aveva chiesto infatti genericamente “(…) o quella che sarà ritenuta di giustizia, ex artt. 52, 53, 54 e 55 CCNL Poste del 14.04.2011”.

Pertanto, analogamente a quanto avvenuto nel caso della sentenza n. 3896/2019, la società, in chiave alternativa alla mera conferma della legittimità della sanzione come individuata, si era rimessa ad una valutazione di “giustizia” del giudice, facendo riferimento a numerose disposizioni del contratto collettivo, senza specificare in alcun modo tipologia e misura della diversa sanzione applicabile nel caso di specie.

Sulla base di questi motivi la Corte di Cassazione rigettava il ricorso della società.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *