Esonero lavoratrici madri a partire dalla data del primo rientro effettivo

Con messaggio n. 4042 del 9 novembre 2022 l’INPS ha fornito ulteriori indicazioni circa l’esonero del 50% dal versamento dei contributi previdenziali a carico delle lavoratrici madri dipendenti del settore privato (di cui all’art. 1, comma 137 della L. n. 234/2021).

L’esonero trova applicazione a partire dalla data di rientro effettivo della lavoratrice, purché lo stesso avvenga tra il 1° gennaio 2022 e il 31 dicembre 2022.

L’Istituto precisa che:

  • eventuali cause che posticipano il rientro effettivo al lavoro (ad esempio ferie, malattia, permessi retribuiti) collocate, senza soluzione di continuità rispetto al congedo obbligatorio, determinano una proroga del termine iniziale a partire dal quale decorre l’esonero (il rientro dovrà in ogni caso avvenire entro il 31 dicembre 2022);
  • in caso di rientro effettivo della lavoratrice al termine del congedo obbligatorio di maternità, eventuali successive fruizioni di periodo di congedo parentale sono irrilevanti al fine del termine iniziale di decorrenza dell’esonero, che coinciderà con il primo rientro effettivo.

 


 

Esonero dell’1,2%: ulteriori chiarimenti INPS

Con messaggio n. 4009 del 7 novembre 2022 l’INPS ha chiarito che l’esonero contributivo dell’1,2% (di cui all’art. 20 del D.L. n. 115/2022), relativo ai ratei della tredicesima mensilità, viene riconosciuto anche per i mesi di competenza da gennaio a giugno 2022, purché erogati a partire dal periodo di paga di luglio 2022.

I datori di lavoro, che hanno erogato tali ratei (inerenti al periodo da gennaio 2022 a settembre 2022) tra luglio e settembre, possono procedere ad esporre la decontribuzione nei mesi di competenza ottobre, novembre e dicembre 2022, utilizzando il codice L097.

 


 

Fringe Benefits 2022: i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate

L’Agenzia delle Entrate, con circolare n. 35/E del 4 novembre 2022, è intervenuta per fornire chiarimenti sull’interpretazione dell’art. 12 del D.L. n. 115/2022 (c.d. Decreto Aiuti-Bis), norma che ha previsto, limitatamente al periodo d’imposta 2022 e in deroga a quanto previsto dall’art. 51, comma 3 del TUIR, la non concorrenza alla formazione del reddito del valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti, nonché delle somme erogate o rimborsate ai medesimi dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale entro il limite complessivo di 600 euro.

L’Agenzia delle Entrate precisa che, in caso di superamento della soglia dei 600 euro, il datore di lavoro dovrà assoggettare a tassazione l’intero importo corrisposto, vale a dire anche la quota di valore inferiore al suddetto limite.

 


 

Sanzioni per mancata formazione dei lavoratori in CIGS

È in vigore dal 29 ottobre 2022 il decreto del Ministero del Lavoro del 2 agosto 2022 che stabilisce i criteri e le modalità per l’accertamento sanzionatorio di mancata attuazione dell’obbligo formativo da parte dei dipendenti in costanza di CIGS.

La mancata partecipazione, senza giustificato motivo fornito dal lavoratore, alle iniziative di carattere formativo o di riqualificazione professionale (di cui all’art. 25-ter, comma 1 del D.Lgs n. 148/2015) comporta, a seconda del grado dell’inadempimento, la decurtazione o decadenza dal trattamento di integrazione salariale.

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