Minimale contributivo e sua applicazione

La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 29413 del 10 ottobre 2022 ha stabilito che non si può derogare all’istituto del minimale contributivo (previsto dall’articolo 29 del D.L. n. 244/1995) nell’ipotesi in cui siano stati conclusi contratti part-time in eccedenza rispetto al limite previsto da una disposizione del contratto collettivo applicabile.

La Suprema Corte ricorda che la funzione di tale norma“è quella di individuare il complessivo valore economico delle retribuzioni imponibili di una data impresa, che, in caso di violazione del divieto di assunzioni a tempo parziale in misura superiore ad una determinata percentuale del totale dei lavoratori occupati a tempo indeterminato, va commisurato alla retribuzione dovuta per l’orario normale di lavoro anche per i lavoratori assunti part-time in violazione del predetto divieto, a prescindere dalla circostanza che tali compensi siano stati effettivamente corrisposti”.

 


 

Omessa comunicazione della visita di idoneità e persistente assenza del lavoratore

Con ordinanza n. 29756 del 12 ottobre 2022, la Corte di Cassazione ha affermato che è legittimo il licenziamento intimato al dipendente che, in seguito ad un periodo di malattia superiore a sessanta giorni continuativi, in attesa della convocazione datoriale per effettuare la visita di idoneità prevista dall’art. 41 del D.lgs. n. 81/2008,rimanga assente dal luogodi lavoro.

Secondo la pronuncia in commento, l’art. 41 del D.lgs. n. 81/2008 non autorizza il dipendente assente per malattia oltre i sessanta giorni a restare in attesa dell’iniziativa datoriale, essendo dovere del medesimo dipendente presentarsi al lavoro una volta cessato lo stato di malattia.

L’inerzia datoriale potrebbe, al limite, giustificare l’eccezione ex art. 1460 cod. civ. del lavoratore con rifiuto di svolgere le mansioni ricoperte prima dell’inizio della malattia, non anche l’assenza dal lavoro, posto che il datore nell’attesa della visita medica potrebbe disporre una diversa collocazione del lavoratore.

 


 

Divieto di utilizzo di simboli religiosi sul luogo di lavoro

Con decisione del 13 ottobre 2022 nella causa C-344/20, la Corte di Giustizia UE ha affermato che è possibile impedire l’utilizzo di segni religiosi sul luogo di lavoro qualora tale divieto non comporti una diversità di trattamento tra appartenenti a diversi credi religiosi.

La fattispecie analizzata dalla Corte di Giustizia UE riguarda il caso di una candidata ad un tirocinio di confessione musulmana che indossava il velo islamico alla quale è stata chiesta, in caso di attivazione del tirocinio, la disponibilità ad accettare di conformarsi alla regola di neutralità promossa all’interno della società cooperativa S.C.R.L. Stante il rifiuto della candidata, non è stato dato seguito alla candidatura.

Il Tribunale di Bruxelles ha rinviato, in via pregiudiziale, la questione alla Corte di Giustizia UE, la quale ha dichiarato che l’art. 2, par. 2, lett. a), della direttiva 2000/78, deve essere interpretato nel senso che una disposizione del regolamento aziendale che vieta ai dipendenti di manifestare verbalmente, con l’abbigliamento o in qualsiasi altro modo, le loro convinzioni religiose o filosofiche, di qualsiasi tipo, non costituisce, riguardo ai dipendenti che intendono esercitare la loro libertà di religione o di coscienza indossando visibilmente un segno o un indumento con connotazione religiosa, una discriminazione diretta “basata sulla religione o sulle convinzioni personali”, ai sensi della medesima direttiva, purché tale disposizione sia applicata in maniera generalizzata e indiscriminata.

 


 

Indennità una tantum da 550 euro per i lavoratori a tempo parziale ciclico verticale

Con la circolare n. 115 del 13 ottobre 2022, l’INPS fornisce istruzioni amministrative per il riconoscimento dell’indennità una tantum dell’importo di 550 euro per l’anno 2022, a favore dei lavoratori dipendenti di aziende private titolari di un contratto di lavoro a tempo parziale ciclico verticale (è tale quel contratto nel quale la prestazione lavorativa è concentrata in determinati mesi dell’anno o settimane del mese).

Possono presentare domanda telematica all’INPS volta ad ottenere la predetta indennità, entro il 30 novembre 2022, i lavoratori in possesso dei seguenti requisiti:

  • essere stati titolari nell’anno 2021 di un contratto di lavoro a tempo parziale ciclico verticale caratterizzato da periodi non interamente lavorati di almeno un mese in via continuativa e complessivamente non inferiori a sette settimane e non superiori a venti settimane;
  • non essere titolari di altro rapporto di lavoro dipendente (diverso da quello a tempo parziale ciclico verticale) alla data di presentazione della domanda, né percettori di Naspi;
  • non essere titolari di un trattamento pensionistico diretto al momento della presentazione della domanda.

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