Danno da attività lavorativa eccedente la ragionevole tollerabilità e onere probatorio
Con sentenza n. 34968 del 28 novembre 2022 la Corte di Cassazione ha stabilito che il lavoratore che chiede il risarcimento dei danni causati dalla richiesta o accettazione di un’attività lavorativa che eccede la ragionevole tollerabilità, deve dimostrare l’effettivo svolgimento della prestazione secondo modalità nocive e il collegamento tra tali modalità e il danno alla salute.
Una volta assolto questo onere spetta alla parte datoriale, considerato il suo dovere di assicurare che l’attività lavorativa sia svolta in modalità tali da non recare pregiudizio all’integrità fisica e alla personalità morale del lavoratore, dimostrare che la prestazione si è svolta con modalità normali, congrue e tollerabili, secondo la particolarità del lavoro, dell’esperienza e della tecnica.
Lavoro agile: ulteriore proroga al 1° gennaio 2023 del termine per le comunicazioni ordinarie
Il Ministero del Lavoro, con notizia del 24 novembre 2022, ha comunicato il differimento del termine per assolvere agli obblighi di comunicazione del lavoro agile nella forma ordinaria (art. 23, comma 1, L. n. 81/2017) al 1° gennaio 2023.
Il differimento non riguarda, invece, le comunicazioni di smart working trasmesse entro il 31 dicembre 2022 con la procedura semplificata di cui all’art. 90, comma 3, del D.L. n. 34/2020 (da ultimo prorogato ex art. 25 bis del D.L. n. 115/2022), utilizzabile nel caso in cui non sia stato stipulato l’accordo individuale e la prestazione in modalità agile sia resa non oltre la fine del 2022.
Il Ministero informa inoltre che sarà disponibile, dal 15 dicembre 2022, un sistema alternativo più semplice e veloce per consentire l’inoltro massivo delle comunicazioni di lavoro agile mediante l’applicativo informatico, attraverso un file Excel.
Fringe benefits 2022: soglia di esenzione a 3.000 euro
Il Decreto Legge n. 176/2022 (c.d. Decreto Aiuti-quater) ha previsto, limitatamente al periodo d’imposta 2022 e in deroga a quanto disciplinato dall’art. 51, comma 3 del TUIR, la non concorrenza alla formazione del reddito del valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti, nonché delle somme erogate o rimborsate ai medesimi dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale entro il limite complessivo di 3.000 euro.
In caso di superamento della soglia dei 3.000 euro, il datore di lavoro dovrà assoggettare a tassazione l’intero importo corrisposto, vale a dire anche la quota di valore inferiore al suddetto limite.
Indennità 150 euro: imponibile da considerare al netto della tredicesima
Con messaggio n. 4159 del 17 novembre 2022 l’INPS ha fornito chiarimenti in ordine all’una tantum di 150 euro prevista dal D.L. n. 144/2022, specificando che
- la verifica dell’imponibile previdenziale del mese di novembre (non eccedente l’importo di 1.538 euro) deve essere fatta senza considerare la tredicesima mensilità (o ratei della stessa) laddove l’erogazione avvenga nella competenza del mese di novembre 2022;
- nei casi in cui i datori di lavoro non dovessero erogare l’indennità nel mese di novembre per motivi gestionali, nonostante il diritto dei lavoratori a percepirla, potranno esporre il conguaglio anche sul flusso di competenza di dicembre 2022.